Marcatura per I dispositivi di protezione individuale (DPI)
I dispositivi di protezione individuale (DPI) proteggono la persona dai rischi che possono insorgere sul luogo di lavoro, nell’ambiente domestico o durante il tempo libero. Nel contesto lavorativo, sono strumenti utili a garantire quello che l’UE considera un diritto fondamentale: il diritto alla salute e alla sicurezza sul luogo di lavoro.
La politica dell’Unione europea relativa ai DPI mira a definire i requisiti essenziali in materia di salute e sicurezza che dovranno essere rispettati dai produttori e a rimuovere gli ostacoli agli scambi per questi prodotti nel mercato interno.
La presenza della marcatura CE sui DPI certifica che rispettano le prescrizioni armonizzate e che possono essere venduti ovunque all’interno dello Spazio economico europeo. Questa regola si applica anche a prodotti realizzati in paesi terzi.
La marcatura CE e la Direttiva sui dispositivi di protezione individuale
La Direttiva 89/686/CEE definisce i DPI come “qualsiasi dispositivo o articolo destinato a essere indossato o tenuto da una persona affinché essa sia protetta nei confronti di uno o più rischi che potrebbero metterne in pericolo la salute e la sicurezza”.
La Direttiva fa una distinzione tra DPI di “progettazione semplice”, DPI di “progettazione complessa” e DPI che non rientrano nelle suddette categorie e che costituiscono una terza categoria. Sebbene la Direttiva non definisca esplicitamente questi tre gruppi come Categorie, è pratica comune denominarli rispettivamente categoria I, III e II.
La Categoria I comprende tutti i DPI utilizzati per la protezione contro rischi minimi, per i quali l’utente può valutare il livello di protezione necessario o gli effetti sono graduali e possono essere tempestivamente identificati dall’utilizzatore. Tra i tanti prodotti che appartengono a questa categoria sono inclusi occhiali da sole, guanti da giardinaggio e ditali per cucire.
La Categoria III comprende tutti i DPI utilizzati per la protezione contro rischi mortali o contro rischi che potrebbero danneggiare gravemente ed irreversibilmente la salute, oppure i dispositivi da utilizzare nelle situazioni in cui gli effetti non possono essere identificati in tempo sufficiente. Nella categoria rientrano, ad esempio, i respiratori e gli equipaggiamenti anticaduta.
La Categoria II comprende i DPI che proteggono contro un livello di rischio ‘normale’, quali protezioni per il capo, per il volto, protettori auricolari, protezioni oculari, indumenti, scarpe e guanti.
Attestato di certificazione CE
L’attestato di certificazione CE è l’atto con il quale un organismo di controllo autorizzato attesta che un modello di DPI è stato realizzato in conformità alle disposizioni della Direttiva Europea e alle norme tecniche armonizzate (UNI EN) di riferimento adottate nella progettazione e quindi nella realizzazione del DPI.
Una volta ottenuta l’attestato di certificazione CE, il costruttore e/o distributore può apporre la marcatura CE sul prodotto e ne consente la libera circolazione negli stati membri della Comunità Europea.
Nei DPI di III categoria il marchio CE deve essere obbligatoriamente seguito da un numero a 4 cifre che identifica l’organismo che interviene nella fase di controllo della produzione del DPI.
Normative
EN ISO 13688:2013
Indumenti di protezione – Requisiti generali. Vengono disciplinati i requisiti generali per ergonomia, invecchiamento, taglie e marcatura degli indumenti di protezione. I capi devono essere progettati e fabbricati offrendo al portatore il massimo grado di comfort. Le componenti e i materiali utilizzati non devono causare effetti indesiderati all’utilizzatore, quali allergie, irritazioni o lesioni. La gamma di taglie deve essere rappresentativa delle misure del corpo.
EN ISO 20471:2013
Indumenti di segnalazione ad alta visibilità per uso professionale – Requisiti e metodi di prova Ogni indumento alta visibilità è certificato secondo la tabella di cui sotto in base alle aree minime di materiale fluorescente, che permette maggiore visibilità di giorno, e banda retroriflettente della luce artificiale (fari di automobile) che permette maggiore visibilità di notte. X: classe dell’area del materiale di fondo e retroriflettente (vedi tabella 1, classe da 1 a 3)
AREE MINIME DI MATERIALE VISIBILE | Indumenti di classe 3 | Indumenti di classe 2 | Indumenti di classe 1 |
Materiale di fondo fluorescente (m2) | 0,80 m2 | 0,50 m2 | 0,14 m2 |
Materiale retroriflettente (m2) | 0,20 m2 | 0,13 m2 | 0,10 m2 |
La norma prevede di abbinare a completo due capi certificati alta visibilità in modo tale da raggiungere una classe superiore, alla quale corrisponde un maggiore livello di protezione
UNI EN 343:2008
Indumenti di protezione – protezione contro la pioggia X Y Questa normativa specifica i requisiti applicabili ai materiali e alle cuciture degli indumenti di protezione dalle influenze delle precipitazioni (pioggia, neve), nebbia e umidità del suolo. I capi sono progettati e costruiti utilizzando materiali impermeabili e traspiranti, prestando particolare attenzione alla sigillatura di tutte le cuciture, per garantire un ottimo livello di comfort. X: classe di impermeabilità del capo (classe da 1 a 3) Y: classe di traspirabilità del capo (classe da 1 a 3)
REACH
Allo scopo di tutelare la salute dei consumatori, l’Unione Europea ha emanato il Regolamento Reach (entrato in vigore il 1° Giugno 2007) che vieta l’utilizzo di talune sostanze chimiche. Dizzy Mallone garantisce la conformità al Regolamento Reach di tutti i capi; essi non contengono sostanze vietate o limitate (Ammine aromatiche e 4-aminoazobenzene derivate da azocoloranti, metalli pesanti, ftalati, ecc) e, per garantire ciò, vengono effettuati controlli su tutti i tessuti e accessori utilizzati durante le fasi di produzione.